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 Assistant Chief of Staff Logistics

Naples                

 

                                                                                                                                       Bagnoli,  7.2.1995               

 

 

 

  Caro Gianfranco ,

                                             ti debbo ringraziare. Ero indeciso se fare ricorso o meno e avevo gia consumato nel dubbio quasi tutti i 60 giorni concessimi, quando tu mi hai convinto a provarci. Spero ora che tu, se sei nelle condizioni di farlo, possa darmi ancora una mano.

                                             Forse qualcuno si chiederà, dopo la mia ultima pratica, che cosa voglia io ancora dall'Aeronautica che è stata così "provvida" nei miei confronti. Con la presente vorrei tentare di spiegartelo, ammesso che tu abbia voglia di saperlo, non per curiosità, ma per evitare involontaria­mente di contribuire al malcontento e al disamoramento gà abbondante in A.M.. Ti scrivo perché so che tu sei uno che tenta di seguire i precetti evengelici, ed in particolare " che il tuo dire sia sí sí, no no" (pane al pane e vino al vino. Agire cioè secondo i precetti ovvero, mutatis mutandis, fissare i criteri ed agire secodo  criteri prefissati).

                                             Il fatto è che mi sento moralmente investito, in una certa qual parte, a rappresentare anche tutti quelli che, o per timore di rappresaglie da parte dell'Amministrazione, o per le prevedibili spese, non si sentono di poter ricorrere contro quel potere che chiamano discrezionale e che è alla base di trasferimenti, assegnazioni di in­carichi e di comandi, di indennità o di benefici e di promozioni, che il personale subisce senza poterne conoscere i criteri (se non discrezionali) che ne sono alla base, ma che spesso rivelano eccesso di po­tere, disparità di trattamento, abuso immotivato d'ufficio.

 

                                             La discrezionalità, che a volte appare vero e proprio arbitrio, sembra infatti essere alla base dei seguenti provvedimenti, che a loro volta potrebbero apparire come fatti concatenati di un unico disegno, che si risolve in una serie di atteggiamenti persecutori, benché lo scopo ultimo sia quello di ef­fettuare delle scelte arbitrarie a vantaggio di taluni e che richiedono un'accurata opera di tampona­mento verso coloro che potrebbero forse a maggior diritto reclamare quei benefici o quei determinati atti amministrativi che l'Amministrazione deve o ha deciso di porre in essere. Infatti:

     nella valutazione per il 1988, in cui il Col. "X" viene collocato al 1° posto, io vengo, a mio giudizio, indebitamente scavalcato da taluni; ma non presento ricorso amministrativo in quanto la valutazione per quell'anno non dà luogo a promozione e quindi non ci sarebbe stata materia del contendere; tuttavia nel corso dell'anno viene creata artificiosamente una vacanza al  grado superio­re (trasferendo al Sismi il Magg.Gen. Fiorito De Falco) ed il Col. "X", compagno di corso di vari Generali di Squadra Membri della Commissione d'Avanzamento, viene promosso inaspettatamente e imprevedibilmente;

     come conseguenza di tale promozione, l'anno seguente, 1989, non si crea quadro di avanzamento; ma "scottato" dall'imprevista promozione dell'anno prima, inoltro ricorso amministrativo a scopo cautelativo contro gli scavalcamenti dell'anno prima, che vengono confermati; il ricorso, come previsto, viene rigettato per mancanza d'interesse leso e quindi di materia del contendere;

 

     nella valutazione per il 1990 viene promosso il 25° colonnello sui 26 colonnelli presi in valutazione; presento ricorso che il TAR del Lazio accoglie e in data 1.4.92 viene emessa sentenza con la quale si motiva l'accoglimento del ricorso.

 

     la sentenza è stata così forte che sia Contendife che l'Avvocatura dello Stato hanno espresso il pro­prio parere contro un eventuale appello da parte dell'Amministrazione Difesa. L'Avvocatura ha aggiunto che, nel caso l'Amministrazione avesse voluto appellarsi, essa non si sarebbe attivata se non a richiesta a firma dello stesso  Ministro della Difesa.; nonostante ciò l'Amministrazione im­bastisce l'appello che non viene presentato per decorrenza dei termini;

 

     durante l'iter processuale avviene quella che ormai può essere considerata una prassi dilatoria per la sistematica omissione nell'invio di tutti i documenti richiesti dal TAR (verbale della Commissione) allo scopo di far saltare l'udienza e prolungare per quanto possibile l'iter di definizione della Causa;

 

     in base alla Legge di Avanzamento degli Ufficiali n. 1137/55, art.54 b) cv.4 e 5,  l'Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione al giudicato del TAR entro 6 mesi; tuttavia, avendo iniziato l'iter al 5° mese, necessariamente non ha potuto ottemperare al dettato di legge, benché l'iter stesso non richieda oltre due mesi per tutti gli adempimenti burocratici da parte dell'A.M. e di registrazione da parte della Corte dei Conti; ma se ci si fosse attenuti ai termini di legge, avrei indossato i gradi di Magg.Generale al più tardi il 1° ottobre e quindi in tempo per essere preso in valutazione dalla Commissione che apriva i lavori il successivo 31 ottobre, per la promozione a Ten.Generale (Questo non significa che io pretendessi di essere promosso).

     non solo vi è stata quindi la manifesta intenzione di farmi saltare la valutazione per il 1993, promuovendomi oltre i due mesi necessari per dare tempestiva attuazione al giudicato del TAR (cioè a giugno), non solo dopo i sei mesi imposti dalla Legge di Avanzamento (cioè al più tardi il 1° ottobre), ma addirittura  il 17 dicembre 1992 cioè a chiusura dei lavori della Commissione in maniera da farmi perdere anche la valutazione a Ten.Generale che avrebbero dovuto e potuto farmi per l'anno precedente 1992: la registrazione della Corte dei Conti è infatti avvenuta a novembre

     nella valutazione per il 1994 lo scrivente deve finalmente essere preso in valutazione, sia per l'anno 93 che per le due precedenti valutazioni volutamente omesse; pur tuttavia, benché la Commissione abbia concluso i propri lavori prima del Natale '93 e a gennaio '94 tutti i valutati abbiano ricevuto una lettera ufficiale con l'esito della valutazione, lo scrivente ha preso conoscenza di detto esito in data 23 novembre 1994, ben oltre i termini imposti dalla Legge n.241/91 sulla Trasparenza e la Re­sponsabilità Amministrativa;

     nella valutazione omessa per il 1992, lo scrivente è stato posizionato al 5° posto, nuovamente scavalcato dall'Ufficiale contro il quale aveva già vinto il ricorso per la valutazione dell'anno prece­dente e per il quale la sentenza del TAR aveva evidenziato in maniera categorica essere "stata posta in essere una vera e propria diversità di metro valutativo"; (nelle valutazioni per il 93 e 94 lo scrivente veniva posizionato al 2° posto);

     nella valutazione appena conclusasi per il 1995 lo scrivente viene posizionato dopo un Ufficiale, compagno di corso del Capo di Stato Maggiore e Presidente della Commissione d'Avanzamento, Ufficiale che purtroppo ha avuto un ictus cerebrale con lunga terapia di rieducazione della parola e sul cui equilibrio mentale già prima della malattia i colleghi nutrivano dubbi; lo stesso inoltre veniva valutato per un incarico ricoperto per circa un mese e mezzo come Generale, ma già ricoperto fino a quel momento per oltre un anno dallo scrivente in maniera da meritare il vivo apprezzamento del Capo di Stato Maggiore della Difesa;

                                             Oltre ai suddetti arbitrari comportamenti dell'amministrazione nei miei confronti in sede di valutazione, vengono adottati nello stesso periodo altri ed altrettanto arbitrari provvedimenti:

     il Col. Marras viene nominato Capo Reparto dell'Ispettorato Logistico, per cui è previsto il grado di Generale, il 4.10.92 quando era già nota la mia promozione in corso e la mia competenza (Laurea in Matematica indirizzo Informatica e attuazione di un piano di informatizzazione nel campo di competenza  della 9^ Divisione da me dipendente); egli viene anche prescelto per la frequenza del Centro Alti Studi della Difesa, per il quale vengono designati Colonnelli e Generali in profilo di carriera, secondo quanto regolamentato dallo Stato Maggiore della Difesa; lo scrivente, né come Colonnello primo del proprio Corso d'Accademia, né in seguito come Colonnello in corso di pro­mozione e né successivamente come unico Generale del proprio Corso d'Accademia viene ritenuto in profilo di carriera; ed inviato a frequentare il C.A.S.D.;

     il Col. Verderame ed il Col. Marras, compagni di Corso d'Accademia ma promossi Colonnelli qual­che anno dopo dello scrivente, vengono inviati a frequentare il CASD creando una ingiustificata precostituzione di titoli;

     io, Colonnello primo del mio corso, non sono stato giudicato in profilo di carriera, mentre "W", promosso anni dopo me e neppure primo del suo corso, è stato giudicato in profilo di carriera e mandato a frequentare il CASD;

     precostituzione di titoli può anche essere considerata l'assegnazione del Comando di Cen­troseraereo, previsto per Generale, anziché allo scrivente già Generale, ad un Colonnello (Col.Tramonti), attuale Comandante;

     lo scrivente stesso, dopo tre anni di Comando S.A.R.V.A.M., che hanno riscosso plauso a livello di stampa e di documentazione caratteristica, è stato assegnato a prestare servizio a Bagni di Tivoli, un Ente in disastrate condizioni ambientali e funzionali, senza che gli fosse noto il criterio seguito;

     lo scrivente, dopo un anno di ottimo servizio a Italnamso, secondo gli apprezzamenti del Capo di Stato Maggiore della Difesa, viene scalzato per lasciare il posto ad un collega che fino ad allora non aveva svolto alcun incarico o comando da Colonnello; quuale sarà stato il criterio seguito?

   lo scrivente, benché primo Colonnello e primo Generale del proprio Corso d'Accademia, con esperienza nel settore Informazioni per aver prestato servizio al Reparto Informazioni Operative dello Stato Maggiore Aeronautica, con conoscenza delle lingue, con famiglia "regolare" e moglie professoressa di lingue, non è stato ritenuto idoneo, per motivi di Ruolo, ad un incarico di Addetto Aeronautico (oltre L.20.000.000 al mese) mentre lo sono stati altri che per la non brillante carriera sono stati designati Addetti perché ritenuti non idonei alla promozione; lo scrivente infatti, per motivi di ruolo, non es­sendo pilota, non può essere designato Addetto Aeronautico, ma lo possono Ufficialki dell'Esercito o della Marina anche se non piloti. In ogni punto ho voluto indicare un arbitrio dell'Amministrazione; potrei continuare, ma de hoc satis.

   In definitiva, non si tratta di volere a tutti i costi una promozione o di presumere di meritarla, ma si tratta di manifestare la propria opposizione, anche se in maniera blanda ma costosa, ad un sistema eccessivamente discrezionale che, per quanto possibile,  non andrebbe supinamente assecondato.